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fonte: Il Sole
24 Ore - Terzo Settore: Domande e Risposte Edizione n. 7 del 16
luglio 2002
Con D.P.R. 26
ottobre 2001, n. 430 veniva approvato il nuovo regolamento
concernente la disciplina autorizzativa dei concorsi e delle
operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali.
L'art. 13 di tale regolamento vieta ogni sorta di lotteria, tombola,
riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra
manifestazione avente analoghe caratteristiche.
Tuttavia, ai
sensi del comma 1 della medesima disposizione, sono consentite:
a) le lotterie,
le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti
morali, associazioni e comitati senza scopo di lucro, aventi scopi
assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati
dall'art. 14 e segg. Codice civile, e dalle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, D.Lgs. 4 dicembre
1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte
alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b) (omissis)
c) le tombole
effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini
prettamene ludici.
Il medesimo
articolo, al comma 2, ai fini dell'applicazione delle disposizioni
contenute nella richiamata lett. a) del primo comma, chiarisce la
portata delle fattispecie previste e i limiti entro i quali le
stesse sono consentite.
Dalle norme
contenute nel regolamento oggetto di analisi si evince che un ente
può organizzare tali manifestazioni solo condizionatamente alla
necessità di far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente
medesimo; infatti, è altresì previsto il potere del prefetto di
vietare lo svolgimento delle stesse, nel caso in cui manchi tale
condizione. Sostanzialmente, qualora un ente voglia organizzare una
delle manifestazioni indicate dall'art. 13, in forza della necessità
di far fronte alle proprie esigenze finanziarie, sarà tenuto
all'osservanza di una serie di adempimenti, previsti dall'art. 14
del regolamento, le cui disposizioni, ai sensi del comma 11 della
medesima norma, sono applicabili alle manifestazioni di cui all'art.
13, comma 1, lett. a), mentre ne restano escluse "le tombole
effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini
prettamente ludici".
In particolare,
il rappresentante legale dell'ente organizzatore deve dare
comunicazione almeno trenta giorni prima dell'evento al prefetto
competente e al sindaco del Comune in cui è effettuata l'estrazione,
al fine di consentire l'effettuazione dei dovuti controlli.
A tale
comunicazione devono essere allegati una serie di documenti, in
particolare, per le tombole è necessario: 1) il regolamento con la
specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna
cartella; 2) la
documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in
misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in
base al loro prezzo d'acquisto o in mancanza al valore normale degli
stessi.
Per le pesche di
beneficenza, invece, l'ente organizzatore deve indicare nella
comunicazione il numero dei biglietti che intende emettere e il
relativo prezzo. Oltre a tale obbligo iniziale, il regolamento
prevede altri adempimenti a carico del rappresentante legale
dell'ente, al fine di verificare le regolarità della vendita delle
cartelle accertando la corrispondenza della serie e della
numerazione, nonché l'obbligo di redigere appositi processi verbali
delle operazioni di estrazione e/o assegnazione dei premi da
effettuarsi alla presenza di un incaricato del sindaco; una copia di
tale verbale deve essere inviata al prefetto.
Infine, per
quanto riguarda le tombole, l'ente organizzatore deve presentare,
entro trenta giorni dall'estrazione, all'incaricato del sindaco la
documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai
vincitori; dopo il buon esito del controllo, detto incaricato
dispone lo svincolo della cauzione, la quale, in caso contrario,
viene incamerata dal Comune.
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fonte : Il Sole
24 Ore - Terzo Settore: Domande e Risposte Edizione n. 5 del 21
maggio 2002
L'
organizzazione di lotterie da parte delle Onlus, con decorrenza
dall'11 aprile 2002, è disciplinata dalle disposizioni previste dal
D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 recante il "Regolamento concernente
la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle
operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali" .
L'art. 13, D.P.R. n.430/2001 consente alle Onlus di organizzare
lotterie, purché dette manifestazioni siano
necessarie per
far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi. Inoltre, le
predette lotterie devono rispettare i seguenti requisiti:
1) la vendita
dei biglietti deve essere staccata dai registri a matrice;
2) la vendita
dei biglietti deve essere limitata al territorio della Provincia;
3) l'importo
complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia
frazionato il prezzo degli stessi, non deve superare la somma di
lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69 e i biglietti devono essere
contrassegnati da serie e numerazione progressive;
4) i premi
devono consistere solo in servizi e in beni mobili, esclusi il
denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di
credito ed i metalli preziosi in verghe;
5) l'estrazione
della lotteria deve essere pubblica art. 14, comma 7, D.P.R. n.
430/2001.
Con riferimento
agli specifici adempimenti per la realizzazione della lotteria vale
quanto indicato nell'ambito dell'art. 14, D.P.R. n. 430/2001. In
particolare, assume importanza che i rappresentanti legali degli
enti organizzatori delle manifestazioni ne diano comunicazione,
almeno trenta giorni prima, al prefetto competente e al sindaco del
Comune in cui è effettuata l'estrazione.
Infine, per
quanto attiene il regime fiscale applicabile alle predette lotterie,
il riferimento è l'art. 30, D.P.R. n. 600/1973, che prevede
l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta, con facoltà di
rivalsa, nella misura del 10 per cento del valore dei premi.
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PREMI NON
RITIRATI
I premi non
ritirati devono essere devoluti a enti di beneficenza , la rimessa
in palio tra i soci riaprirebbe un NUOVO CONCORSO seppure limitato
ai soci AVIS che comporterebbe l’innescarsi di un nuovo iter al fine
di ottenere nuovi permessi. |