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Domande e Risposte su tematiche gestionali
 
 

D. Una sezione locale AVIS organizza una gita destinati ai soci donatori, ma alla quale possono partecipare anche persone non associate. E' corretto riservare una quota partecipativa privilegiata ai soci donatori

R. La risposta è affermativa , per assimilazione , tutte le associazioni CAI che organizzano gite sciistiche riservano un numero di posti ai soci iscritti, pur essendo aperte a tutti, e, per quelli non iscritti, a volte applicano un sovrapprezzo per le spese del pullman e per l’assicurazione agli impianti sciistici.


D. Premeso che una sezione locale AVIS organizza annualmente una “sottoscrizione Pro AVIS” a premi attraverso la vendita di biglietti, i chiede

A – se per tale iniziativa devono essere seguite le normali procedure previste per le lotterie, tombole, ecc.

B – se qualora uno o più premi con venissero ritirati nei termini previsti, questi premi possono essere messi in palio fra i soli soci donatori?

C – deve essere data comunicazione agli organi competenti in materia di lotterie, tombole, ecc.

R. fonte: Il Sole 24 Ore - Terzo Settore: Domande e Risposte Edizione n. 7 del 16 luglio 2002

Con D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 veniva approvato il nuovo regolamento concernente la disciplina autorizzativa dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali. L'art. 13 di tale regolamento vieta ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche.

Tuttavia, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione, sono consentite:

a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza scopo di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dall'art. 14 e segg. Codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;

b) (omissis)

c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamene ludici.

Il medesimo articolo, al comma 2, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella richiamata lett. a) del primo comma, chiarisce la portata delle fattispecie previste e i limiti entro i quali le stesse sono consentite.

Dalle norme contenute nel regolamento oggetto di analisi si evince che un ente può organizzare tali manifestazioni solo condizionatamente alla necessità di far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente medesimo; infatti, è altresì previsto il potere del prefetto di vietare lo svolgimento delle stesse, nel caso in cui manchi tale condizione. Sostanzialmente, qualora un ente voglia organizzare una delle manifestazioni indicate dall'art. 13, in forza della necessità di far fronte alle proprie esigenze finanziarie, sarà tenuto all'osservanza di una serie di adempimenti, previsti dall'art. 14 del regolamento, le cui disposizioni, ai sensi del comma 11 della medesima norma, sono applicabili alle manifestazioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), mentre ne restano escluse "le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici".

In particolare, il rappresentante legale dell'ente organizzatore deve dare comunicazione almeno trenta giorni prima dell'evento al prefetto competente e al sindaco del Comune in cui è effettuata l'estrazione, al fine di consentire l'effettuazione dei dovuti controlli.

A tale comunicazione devono essere allegati una serie di documenti, in particolare, per le tombole è necessario: 1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna

cartella; 2) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo d'acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi.

Per le pesche di beneficenza, invece, l'ente organizzatore deve indicare nella comunicazione il numero dei biglietti che intende emettere e il relativo prezzo. Oltre a tale obbligo iniziale, il regolamento prevede altri adempimenti a carico del rappresentante legale dell'ente, al fine di verificare le regolarità della vendita delle cartelle accertando la corrispondenza della serie e della numerazione, nonché l'obbligo di redigere appositi processi verbali delle operazioni di estrazione e/o assegnazione dei premi da effettuarsi alla presenza di un incaricato del sindaco; una copia di tale verbale deve essere inviata al prefetto.

Infine, per quanto riguarda le tombole, l'ente organizzatore deve presentare, entro trenta giorni dall'estrazione, all'incaricato del sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori; dopo il buon esito del controllo, detto incaricato dispone lo svincolo della cauzione, la quale, in caso contrario, viene incamerata dal Comune.

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fonte : Il Sole 24 Ore - Terzo Settore: Domande e Risposte Edizione n. 5 del 21 maggio 2002

L' organizzazione di lotterie da parte delle Onlus, con decorrenza dall'11 aprile 2002, è disciplinata dalle disposizioni previste dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 recante il "Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali" . L'art. 13, D.P.R. n.430/2001 consente alle Onlus di organizzare lotterie, purché dette manifestazioni siano

necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi. Inoltre, le predette lotterie devono rispettare i seguenti requisiti:

1) la vendita dei biglietti deve essere staccata dai registri a matrice;

2) la vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della Provincia;

3) l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non deve superare la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69 e i biglietti devono essere contrassegnati da serie e numerazione progressive;

4) i premi devono consistere solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe;

5) l'estrazione della lotteria deve essere pubblica art. 14, comma 7, D.P.R. n. 430/2001.

Con riferimento agli specifici adempimenti per la realizzazione della lotteria vale quanto indicato nell'ambito dell'art. 14, D.P.R. n. 430/2001. In particolare, assume importanza che i rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne diano comunicazione, almeno trenta giorni prima, al prefetto competente e al sindaco del Comune in cui è effettuata l'estrazione.

Infine, per quanto attiene il regime fiscale applicabile alle predette lotterie, il riferimento è l'art. 30, D.P.R. n. 600/1973, che prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, nella misura del 10 per cento del valore dei premi.

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PREMI NON RITIRATI

I premi non ritirati devono essere devoluti a enti di beneficenza , la rimessa in palio tra i soci riaprirebbe un NUOVO CONCORSO seppure limitato ai soci AVIS che comporterebbe l’innescarsi di un nuovo iter al fine di ottenere nuovi permessi.

 
 
 
 

 

 
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